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Idoneità dell'IdR: Conoscenza, Competenza, Comportamento Stampa questa pagina

Premesse

IRC è il termine complesso per indicare l'insegnamento scolastico, a seguito della L. 121/1985, che ha sostituito l'insegnamento della religione. La distinzione fondamentale tra la religione, dizione con cui si indicava la materia precedente e IRC attuale sta nel fatto che prima della revisione concordataria la religione cattolica era la religione di stato e quindi la Chiesa aveva diritto di insegnarla anche nella scuola (l'IdR in Trentino-Alto Adige veniva chiamato catechista) mentre attualmente è lo stato che chiede alla Chiesa Cattolica questo servizio, da svolgere con affidamento a competenti, che insegnano a nome della Chiesa stessa. L'insegnamento scolastico, che si distingue dalla catechesi parrocchiale, dalla catechesi di Azione Cattolica e di altre associazioni e movimenti, è sempre stato affiancato a quello non scolastico e questo ha costituito una barriera di sicurezza per la pastorale.
Idoneità psicofisica, che viene richiesta con certificazione: qualora infatti si verifichi l'inidoneità, attualmente, l'IdR deve essere licenziato e ha diritto a pensione alle dovute condizioni.
Idoneità canonica, che si protrae lungo il rapporto di insegnamento. Se viene revocato il riconoscimento di idoneità all'insegnamento l'IdR cessa dall'IRC e, con la nuova legge, l'IdR è ammesso alla mobilità.
Insegnanti di religione: possono essere incaricati e supplenti: incaricati sono di due categorie: la prima con iscrizione INPS a seguito dell'opzione prevista dall'art. 8 della L. 831/1961; la seconda, con trattenute in conto tesoro; supplenti: possono essere temporanei o annuali.
Metodologia. Nel trattare l'argomento presente si può procedere: con metodologia induttiva (bottom-up): sarebbe stato interessante procedere dalla casistica. Si pensi agli episodi di Verona (IdR sprovvisto di titolo abilmente falsificato) e di Firenze (IdR che diventa amante del presi de), per accennare solo ai casi più clamorosi; con metodologia deduttiva (top-down): quella che stiamo seguendo partendo dalle fonti.

1 - Fonti della disciplina IRC

L'IdR in genere fa riferimento all'autorità ecclesiastica. L'IRC fa riferimento a due autorità: ecclesiastica e civile. Le fonti per la disciplina dell'IRC sono: canonistiche, civilistiche, concordatarie.

1.1 Fonti canonistiche

Le fonti canonistiche, con l'abbandono dell'ideologia della codificazione (pretesa di mettere tutto nel Codice), si estendono a una varia tipologia: dai testi conciliari alla normativa di diritto universale, speciale, particolare ecc. che comporta una armonizzazione per impostare e risolvere la problematica relativa. Il Concilio Vaticano II non tratta esplicitamente dell'argomento, salvo il riferimento

  • nel n. 5 della DH (= Dichiarazione conciliare sulla libertà religiosa, Dignitatis Humanae), dove si parla dei diritti dei genitori di scegliere le scuole, così che i figli non siano costretti a frequentare lezioni scolastiche che non corrispondano alla persuasione religiosa dei genitori,
  • nel n. 7 della GE (= Dichiarazione conciliare sulla educazione cristiana, Gravissimum educationis) che loda le autorità e società civili che, tenendo conto del pluralismo esistente nella società moderna e garantendo la giusta libertà religiosa, aiutano le famiglie perché l'educazione dei figli possa aver luogo in tutte le scuole secondo i principi morali e religiosi propri delle stesse famiglie.

Si può aggiungere il n. 69 della CT (= Esortazione apostolica, Catechesi Tradendae) del 16.10.1979.
In questi documenti ci sono i principi generali sui rapporti tra Chiesa e società civile, cui si deve fare riferimento, specie quando si tratta della libertà religiosa in negativo e in positivo. Il nuovo Codice di Diritto Canonico (can. 331, sul Romano Pontefice e, specialmente per l'IRC, i cann. 804 e 805) con riferimento alle scuole cattoliche e non, statali e non. Si tratta di disposizioni di principio che vanno integrate con le disposizioni delle Conferenze Episcopali e degli Ordinari locali. La Costituzione Apostolica, Sapientia christiana del 15.04.1979 che riforma le università e facoltà ecclesiastiche; La Costituzione Apostolica, Pastor bonus del 1988 che, riformando la Curia, indica le competenze della Congregazione per l'educazione cattolica. Recentemente il Papa ha richiamato l'attenzione sul diritto alla libertà religiosa come quello a cui tutti gli altri diritti si connettono. Ecco il testo, che è in sintesi una puntualizzazione in merito alla libertà religiosa: "Un altro diritto fondamentale, sul quale a motivo delle sue frequenti violazioni nel mondo di oggi, ho dovuto ritornare, è quello alla libertà religiosa, riconosciuto sia dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 18) sia dall'Atto finale di Helsinki (1a,VII), sia dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (art. 14). Ritengo, infatti, che il diritto alla libertà religiosa non sia semplicemente uno tra gli altri diritti umani, ma sia quello al quale tutti i diritti umani si connettono, perché la dignità della persona umana ha la sua prima fonte nel rapporto essenziale con Dio. In realtà il diritto alla libertà religiosa "è così strettamente legato agli altri diritti fondamentali, che si può sostenere, a giusto titolo, che il rispetto della libertà religiosa sia come un test per l'osservanza degli altri diritti fondamentali" " (Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XII/1, 1989, p. 68; cf L'Osservatore Romano del 18.5.03, p. 5).

1.2. Fonti civilistiche

Il sistema giuridico e amministrativo è complesso e in continuo divenire. A partire dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 si va affermando un nuovo modello gestionale e organizzativo del lavoro subordinato pubblico nel quale, per un verso, la semplificazione procedurale implica il tendenziale rafforzamento del quadro di comando in capo all'esecutivo e, per altro verso, dopo l'emanazione del D.L.vo del 3 febbraio 1993, n. 29 e, per il comparto scuola, del D.L.vo del 17 febbraio 1993, n. 35, il rapporto di lavoro subordinato pubblico costituisce una variabile dipendente dell'organizzazione amministrativa. Da ciò discende che le strutture amministrative e i dipendenti lavoratori seguano la domanda sociale e non sono sempre necessari per lo svolgimento delle funzioni pubbliche. Quindi il personale docente della scuola pubblica viene coinvolto in processi di mobilità e di profonda ristrutturazione ed anche gli IdR non sfuggono alla flessibilità delle forme giuridiche e di protezione. Al presente interessa sapere che gli IdR nella scuola statale dovranno avere requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi, dovranno sottostare alle norme contrattuali, (cf ultimo CCNL per il quadriennio giuridico 2002-2005 e 1° biennio economico 2002-2003) che si concretizzano nel contratto individualizzato. Di particolare rilevanza saranno le Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui "culti ammessi". L'art. 11 del disegno di legge recita: Gli alunni e i loro genitori possono chiedere ai competenti organi della scuola di svolgere, nell'ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall'ordinamento scolastico, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue applicazioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento. Il capo III dello stesso disegno di legge tratta della Stipulazione di intese (artt. 26-35).

1.3. Fonti concordatarie

I concordati per regolare i rapporti tra Chiesa e stato sono di tre forme o modelli: - accordo completo, con il quale s'intende regolare tutte le materie attinenti alle mutue relazioni tra Chiesa e stato: di questa forma è il concordato lateranense del 1929; - accordo quadro, configurazione aggiuntiva al precedente, che rinvia a successive intese con la possibilità di pluralità di accordi e modifiche su materie particolari senza che il sistema entri in crisi; tale è la revisione del 1985; - pluralità di accordi paralleli tra loro (detto, anche, accordo per rattoppi), come è avvenuto in Spagna dove, dopo un accordo previo del 1979, si sono avuti 4 accordi su questioni giuridiche, economiche, culturali e di assistenza spirituale. Per quanto riguarda l'Italia, è bene sottolineare la differenza tra il concordato lateranense e quello madamense. Il primo del 1929 è un accordo completo, che insieme al trattato (= Patti Lateranensi) ha chiuso la "questione romana" e riguarda tutta la materia di rapporti tra Chiesa e stato; il secondo del 1985 è un accordo quadro, che rinvia a successive intese con la possibilità di modifiche come è già avvenuto e avverrà, forse, anche per la scuola. Questo poliformismo pattizio è caratteristico del Pontificato attuale e si riverbera anche sulle eventuali intese, che per quanto riguarda l'Italia hanno un valore subconcordatario. (Si noti che il termine intesa ha significato diverso quando si riferisce agli accordi con le varie religioni diverse dalla cattolica, quando si riferisce alle intese collegate al Concordato e quando viene usato per l'affidamento dell'IRC all'IdR).

2 - Riconoscimento dell'Idoneità per l'IRC

L'IRC rientra nel quadro della evangelizzazione, missione primaria ed essenziale della Chiesa: svolto nelle scuole statali e non statali, concretizza una vera e propria attività ecclesiale. Ci si domanda perciò se possa essere considerato un ufficio ecclesiastico, ai sensi del can. 145 (§1. "L'ufficio ecclesiastico è qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina, sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale"). In proposito si hanno posizioni diversificate.
Alcuni ritengono che l'IRC sia un'attività ecclesiale, ma escludono che possa considerarsi ufficio ecclesiale: manca infatti della provvisione; non esiste disposizione divina o ecclesiastica per la costituzione di uno stabile ufficio di insegnare nelle scuole; esistono, anzi, precise competenze statali circa la nomina degli IdR e circa la definizione del loro stato giuridico.
Altri ritengono che queste osservazioni appaiono controvertibili, perché nell'IRC c'è un incarico determinato, con annessi diritti e doveri, dotato di stabilità oggettiva (continua, infatti, a sussistere qualora si revochi l'idoneità al titolare), è costituito per disposizione ecclesiastica sia universale che particolare, è ordinato a un fine spirituale congruente con l'evangelizzazione. Esiste, inoltre, un rapporto funzionale tra l'IdR e l'ufficio di insegnare del Vescovo, che ha poteri e doveri di vigilanza.
L'IRC è uno degli incarichi o uffici con specifiche funzioni a fini spirituali, con riferimento al can. 228.1 che afferma: "I laici che risultano idonei sono giuridicamente abili ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto".
L'IdR insegna, in forza della missione ricevuta, la dottrina professata dalla Chiesa Cattolica, quanto al dogma, alla morale, alla liturgia e alla disciplina canonica, così che si tratta di un insegnamento oggettivamente confessionale. Per l'IRC si richiama l'art. 9,2 della revisione madamense e l'art. 5 dell'allegato protocollo oltre le delibere della CEI (a norma del can. 455) e quelle dell'Ordinario diocesano (cann. 381, 391). Le disposizioni concordatarie italiane integrano la normativa canonica e sono in deroga del procedimento di nomina delineato dal Codice di Diritto Canonico. Infatti l'atto amministrativo canonico, che certifica l'idoneità (decreto dell'Ordinario del luogo), integra l'accertamento, di cui al can. 804, 2 e si conclude d'intesa con una specie di "atto di concerto " tra l'autorità scolastica ed ecclesiastica. Per il riconoscimento dell'idoneità agli IdR, i requisiti sono (can. 804): retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica. L'IdR deve mantenersi fedele a questi principi, pena la revoca dell'idoneità stessa, che è peraltro un obbligo per il Vescovo diocesano (can. 805). Per l'IRC la norma del codice ha trovato conferma anche per le modalità di svolgimento dell'IRC (programmi, organizzazioni, orari, libri di testo, qualificazione professionale degli IdR), che sono determinate con l'intesa tra stato e CEI. La modalità di nomina dell'IdR ha subìto un cambiamento formale di rilievo rispetto alla L. 121/1985 e al Concordato 1929 (inteso, d'intesa). Attualmente l'affidamento dell'IRC si concretizza nella firma di un contratto individuale da parte del destinatario, dopo che si è realizzata l'intesa tra autorità ecclesiastica e scolastica. "Dato che l'idoneità da sola non è più sufficiente per accedere all'IRC, essa non può essere riconosciuta ai candidati ancora privi del prescritto titolo di qualificazione professionale. Solo nel caso in cui i posti da coprire risultino superiori ai candidati idonei e forniti di titoli, potrà essere riconosciuta l'idoneità a persone non ancora qualificate, che comunque potranno essere nominate per supplenze e non con un contratto d'incarico" (CEI). L'idoneità è rilasciata dall'Ordinario diocesano e può essere riconosciuta in sede regionale anche dagli altri vescovi, qualora ci sia un provvedimento della Conferenza episcopale, come è in Toscana, a seguito della decisione della CEI. Non è così nel Triveneto per il mancato accordo tra i vescovi. Durante l'esame del progetto di legge sullo stato giuridico degli IdR è stata prospettata l'ipotesi di una idoneità nazionale, ciò che potrebbe portare a un elenco (impropriamente si parla di graduatoria) non solo regionale, ma anche nazionale. Il Sen. Monticone, nella seduta del 4 febbraio u.s., "manifesta l'interesse per l'intenzione della CEI, adombrata dallo stesso relatore Brignone, di valutare la possibilità di una idoneità nazionale per gli IdR". Non si dimentichi lo statuto speciale delle zone di confine (il Trentino-Alto Adige non corrisponde esattamente alla attuale dizione amministrativa, ma si riferisce alla zona per tradizione collegata ed ereditata dalla amministrazione austro-ungarica). Detto statuto viene costantemente salvaguardato negli atti legislativi.

 

3 - Revoca del riconoscimento di idoneità all'IRC

La rimozione dall'IRC avviene attraverso il procedimento inverso, che presenta aspetti specularmente rispondenti al procedimento di affidamento dell'IRC. La base della rimozione è sempre il can. 805, quando cioè ricorrono ragioni di carattere religioso, morale o di costume (si religionis morumve ratio id requirat). Il codice distingue tra rimozione (ius amovendi) e richiesta di rimozione (aut exigendi ut amoveantur). Non mancano problemi di interpretazione perché non c'è un perfetto parallelismo con il can. 804.2, dove si parla recta doctrina al posto della religionis ratio. Se vitae christianae testimonio corrisponde alla morumve ratio si potrebbe vedere in sintesi la salvaguardia dell'ortodossia e dell'ortoprassi. Non è semplice comporre le esigenze di tutela dei diritti e delle legittime aspettative degli interessati con la discrezionalità della competente autorità ecclesiastica, peraltro riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 390/1999. Altro problema è quello della perdita della abilità pedagogica, che rientra nell'ampia formula del can. 805 (cf art. 3,2 della delibera n. 41/1986). L'ortodossia, l'ortoprassi e la capacità pedagogica devono sussistere nell'IdR non solo al momento della nomina, ma anche durante l'incarico. L'idoneità viene rappresentata come una autorizzazione in funzione di controllo e perciò non una tantum, ma con solo atto, che si protrae lungo tutto il rapporto di docenza. La dizione usata dalla CEI ha ottenuto la prescritta recognitio della Sede Apostolica (prevista dal can. 456). Il provvedimento di revoca, che si riconduce nell'ambito del diritto-dovere di vigilanza che grava sull'Ordinario diocesano (can. 804,1), deve comunque avere un giusta causa. C'è la possibilità di impugnare il provvedimento e la procedura è ben indicata nella delibera CEI. La prudenza richiama anche di evitare la lesione della buona fama (can. 220). Il contenzioso può fare riferimento a una sentenza del Consiglio di stato pronunciata il 24 marzo 2000, che ha dato occasione a Sua Ecc. Mons. Attilio Nicora di pronunziarsi su "qualche comportamento infelice, particolarmente per quanto riguarda quel profilo delicatissimo che è il rilascio e l'eventuale revoca dell'idoneità all'insegnamento fatto dall'Ordinario diocesano, solitamente con l'ausilio dei propri uffici della curia diocesana". L'atto di concessione e di revoca è un atto endoprocedimentale, per cui è soggetto alla verifica del giudice italiano circa il rispetto dei criteri di ragionevolezza e di non arbitrarietà propri degli atti amministrativi. Sia consentito riportare la battuta umoristica con cui Mons. Nicora valuta chi così ha operato "degno di essere cavaliere di gran croce" (il top dell'ordine cavalleresco) al merito dell'IRC, perché per provocare, dopo 70 anni di insegnamento religioso in Italia, un esito di questo genere bisogna avere un ingegno raffinato (cf Notiziario dell'UCN, maggio 2001, pp. 6 e ss.).

4 - Idoneità: Conoscenza, Competenza, Comportamento

 

La problematica sull'idoneità si può articolare sotto le tre voci: conoscenza, competenza e comportamento, facendo riferimento anche al profilo professionale docente (cf art. 25 del CCNL), che recita: "Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate e interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della professionalità del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola".

 

4.1. Conoscenza

L'IdR deve conoscere la disciplina che insegna in nome della Chiesa e non si può permettere di sostituirla con opinioni personali (ortodossia). Legittimare come opinione la verginità di Maria Santissima, la pratica della contraccezione, il divorzio, ecc. sono tradimenti della propria missione di IdR, abilitati a parlare in nome della Chiesa cattolica. Bando quindi alle opinioni personali, che non è lecito esporre nemmeno da parte dei docenti di teologia. L'IdR deve conoscere i suoi doveri e diritti. La burocrazia va osservata nelle (auto) certificazioni, nei documenti autentici dei titoli di studio e in particolare nel decreto di idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano. Gli IdR sono soggetti tanto alla vigilanza dell'Ordinario (perché l'idoneità canonica può essere rappresentata come un'autorizzazione in funzione di controllo) quanto al rapporto gerarchico e disciplinare da parte del dirigente scolastico, dove gli IdR svolgono la loro missione.

4.2. Competenza

Si suggerisce di leggere questo termine come derivante dal competere, che significa tendere insieme verso uno scopo; per la competenza non è sufficiente la dottrina, ma ci vuole anche la capacità di relazionarsi: rapporti con gli alunni, con i colleghi, con i dirigenti, con il personale che collabora con la vita della scuola, con i genitori e con eventuali altre agenzie educative. Questa voce non è di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica, ma coinvolge anche l'autorità scolastica: si pensi alla mancanza di puntualità. Nella legge non si prevede il compito di ispezione, riservato agli ispettori tecnici (contrariamente alla disciplina precedente; potrei riferirmi oltre alla esperienza personale, alla legislazione delle regioni del Trentino e Alto Adige).

4.3. Comportamento

Questa voce molto delicata riguarda sia l'ambiente scolastico, che extra-scolastico. La disciplina scolastica ha provvedimenti specifici, dalla sospensione alla molteplicità di richiami, ammonimenti ecc.

Concludendo

L'IRC è una realtà in continuo movimento: anche se tappa significativa in Italia è la novità sullo stato giuridico, interrogativi non mancano sui programmi (a breve, l'urgenza sul dialogo interreligioso), sui titoli di studio, sui riflessi della riforma della scuola e altro in atto. L'IdR è strettamente correlato all'IRC. Il lavoro dell'IdR è per sua natura anfibologico, essenzialmente teso a giocare un continuo ruolo di similitudini e di differenze con il lavoro pubblico statale. Pur condividendo lo stato giuridico degli altri docenti e pur svolgendo una funzione e un servizio pubblico, gli IdR sono condizionati maggiormente dalla domanda sociale (si pensi alla oscillante quota parte degli avvalentisi) ed è prevedibile che fruiscano più di altri della mobilità prevista. Consideriamo un dono la missione del docente impegnandoci con spirito di sacrificio. Il dono non si trasformi in preda. Ci doni il Signore lo stato d'animo del "duc in altum" suggerito dal Papa per "fare memoria grata del passato, vivere con passione il presente e aprirci con fiducia al futuro" (TMI n. 1). Abbiamo accennato alla metodologia induttiva e deduttiva. C'è una terza metodologia, alla quale è necessario fare riferimento nel leggere gli avvenimenti della storia della salvezza e anche della storia e cronaca personale: la metodologia a rovescio, quella che consente di scrivere e leggere a diritto anche per righe storte. È la metodologia più vicina, per non dire che si identifica con il mistero pasquale; è la metodologia che indica la via della salvezza e della santità. Se il chicco di grano non muore non porta frutto (Gv 12,24).

Tullio Cappelli (da Insegnare Religione, n. 5 2003, Editrice Elledici, Rivoli TO - pagg. 4-10)

 

 


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