IRC: aspetti tecnico-giuridici
Estratto dal Documento dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte Prot. N. 26386/pb26a - Torino 03.10.2003
Avuto riguardo a dettagliate doglianze espresse all'ufficio scrivente da parte del SAIR Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione - e della Curia Metropolitana - Ufficio Diocesano Scuola relative all'oggetto osservo quanto segue nell'intento di ridurre il contenzioso in alto e per favorire un armonico e sereno esercizio dell'insegnamento in oggetto.
Atteso che l'autonomia scolastica consente alle scuole di pensare la propria attività didattica in termini di grande flessibilità, parimenti occorre sottolineare che l'Irc è legato ad alcuni vincoli rigidi che devono garantire il rispetto di fondamentali principi giuridici come espressamente indicati dal Concordato tra lo Stato Italiano e la Santa Sede. Secondo il precitato accordo bilaterale che a suo tempo ha modellato la discipline dell'Irc cui ha fatto seguito l'intesa tra il MPI e CEI recepita con DPR 23.06.1990 e sulla scorta di successivi ed autorevoli pronunciamenti è oramai pacifico che:
a) I'Irc continua ad essere disciplina curricolare e non può essere trasformata in disciplina complementare o extracurricolare; esso appartiene alla quota nazionale obbligatoria del curricolo nelle scuole di ogni ordine e grado;
b) b) la facoltatività dell'Irc è cosa ben diversa da quella degli insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi previsti della scuola dell'autonomia. Facoltativo per gli alunni, I'Irc non è facoltativo per lo Stato, che con il nuovo Concordato si è impegnato ad assicurarlo;
c) l'Irc deve essere comunque assicurato in tutte le scuole e la sua facoltatività attiene solo alla facoltà di scelta di alunni e genitori, ma non la sua appartenenza strutturale all'ordinamento scolastico;
d) la collocazione oraria dell'Irc deve essere quella ordinariamente prevista per tutte le altre materie, non potendosi attuare alcun trattamento diverso tale da porre in essere discriminazioni a carico degli alunni avvalentisi o non avvalentisi (Cfr. CM n.9/91);
e) i docenti di Religione Cattolica fanno parte, con i medesimi diritti e doveri degli altri insegnanti del Consiglio di Classe. Partecipano a pieno titolo alla valutazione finale degli alunni avvalentisi, alla determinazione del credito scolastico di ammissione agli esami di stato e possono far parte della commissione d'esame nella scuola elementare.
In concreto le precitate doglianze del SAIR e della Curia hanno stigmatizzato, in casi limitati, una scarsa osservanza degli adempimenti in materia di IRC (Cfr. C.P. n.690 del 10.09.1998 che continua ad avere vigenza a tutt'oggi).
Gli esponenti sopraccitati ribadiscono il concetto che non è accettabile una pregiudiziale collocazione dell'Irc in certe ore della giornata scolastica, tendenzialmente la prima e l'ultima, come pure suggerivano le CC.MM. n.128 e n.129/86 per le sole scuole materne ed elementari.
Infatti, l'Intesa ribadisce che la collocazione dell'Irc nell'orario delle lezioni " è effettuata dal Capo Istituto sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe".
Diversamente la sistematica collocazione marginale dell'Irc e delle relative proposte alternative ad esso, spesso indeboliscono, quando non offendono, il valore culturale delle stesse nell'opinione dell'utenza.
Per quanto riguarda la modulistica, l'autonomia scolastica da un lato e la semplificazione amministrativa dall'altro consentono che le singole scuole provvedano a adottare una modulistica personalizzata, fermo restando, per la delicatezza della materia l'obbligo di adottare per quanto riguarda la scelta dell'Irc l'uso dei modelli ministeriali allegati alla CM n.6/99.
Non è corretto ed è da ritenersi illegittima la distribuzione dei moduli ogni anno scolastico, talvolta giustificata con l'intento di esplicitare una conferma che viceversa è da considerarsi implicita. Quanto sopra significa che, coerentemente con la natura di disciplina scolastica che ha un programma da svolgere con continuità da un anno altro, l'Irc è scelto una volta per tutte all'inizio di ciascun ciclo scolastico. (Cfr. CM n.174 del 14.12.2001) Nell'ordinamento ancora vigente, la scelta andrà perciò effettuata solo con l'iscrizione in prima elementare, prima media e prima superiore, per tutti gli altri anni deve valere la conferma d'ufficio della scelta, salvo esplicita richiesta di modifica da parte degli interessati, che dovrà essere consegnata alle segreterie scolastiche entro la data prevista per le iscrizioni. Peraltro la scadenza dell'iscrizione deve essere rigorosamente rispettata e sono pertanto illegittime e nulle le modifiche a tale scelta operate dopo l'iscrizione, per es. all'inizio del nuovo anno scolastico o peggio ancora nel corso dell'anno scolastico. Il sopraccitato termine vale sia nell'ipotesi della scelta dell'Irc (Mod. D allegato alla C.M.n.6/99) sia per quanto concerne le opzioni dei non avvalentisi (Mod.E allegato alla C.M. n.6/99).
In merito si ribadisce che, conformemente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.13 del 1991, insieme alla domanda di iscrizione va allegato esclusivamente il modello D, e che il Mod. E va consegnato successivamente solo a coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'Irc; sono pertanto inaccettabili i modelli personalizzati da alcune scuole che riportano nello stesso foglio sia la scelta dell'Irc sia le quattro possibilità per i non avvalentisi.
Per quanto concerne la programmazione delle attività alternative all'Irc, fermo restando il carattere di libera programmazione (rimangono escluse in ogni caso le materie curriculari), è compito del collegio dei docenti (fatta eccezione per la scuola elementare, in cui spetta ai consigli di interclasse) assolvere tale adempimento all'inizio di ogni anno scolastico e comunque entro giorni trenta dall'inizio dello stesso, anche per individuare tempestivamente i nominativi dei docenti impegnati nelle attività alternative prima di compilare l'orario definitivo.
Prego le SS.LL. a provvedere con idonei strumenti di gestione e di verifica affinché anche per gli alunni che hanno optato per lo studio individuale, questo non si trasformi, nei fatti, in una "nessuna attività" con imponderabili rischi che potrebbero derivare da un'eventuale trascuratezza dell'obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni non avvalentisi.
In ultimo per quanto concerne l'ipotesi di accorpamento di alunni avvalentisi dell'Irc appartenenti a classi parallele, come precisato dalla C.M. telegrafica n.253 del 13.08.1987 non è consentito procedere ad accorpamenti dei predetti allievi avuto riguardo alle raccomandazioni inserite nell'Intesa circa il divieto di discriminazione "neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi".
Chiarimento sulla CM 4/2010 relativa alle iscrizioni
Si comunica che è stato pubblicato dal MIUR il chiarimento (Prot.AOODGOS n.427 del 21/01/10) sulla CM 4/2010 relativa alle iscrizioni: il modello circa la scelta di avvalersi o meno dell'Irc va compilato al momento dell’iscrizione alla classe iniziale, mentre il modello relativo alla scelta tra le attività alternative va compilato, fra quelli che non si avvalgono dell'Irc, all’avvio delle attività didattiche. Scarica la circolare
La Segreteria del Servizio Nazionale IRC (22 gennaio 2010)